Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».